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Ordinario n.128) EDILIZIA ISTAT COMUNICATO Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2012, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 142 del 20-6-2012 ) ENTI LOCALI MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 maggio 2012 Attribuzione delle risorse ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012. (GU n. 145 del 23-6-2012 ) IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2011 emanato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con cui sono stati ridotti i trasferimenti dovuti ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, in corrispondenza dell'attribuzione di entrate da federalismo fiscale municipale e determinato l'importo dei trasferimenti non oggetto di riduzione in quanto non fiscalizzabili; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011; Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2012 cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20; Considerato che la relazione tecnica allegata allo stesso decreto legislativo n. 23 del 2011 chiarisce che a seguito della cessazione della predetta addizionale viene attribuita ai comuni, per l'anno 2012, una somma pari a 614 milioni di euro; Considerato che le predette disposizioni di legge hanno avuto effetto sull'ammontare complessivo di risorse da attribuire ai comuni a titolo di federalismo fiscale municipale per l'anno 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno con il quale sono state disposte le riduzioni di risorse ai comuni, a decorrere dall'anno 2012, in applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; Viste le risultanze del documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) nella seduta del 22 febbraio 2012 che ha aggiornato, per l'anno 2012, le determinazioni contenute nella relazione Copaff dell'8 giugno 2010, concernenti l'ammontare e le tipologie di trasferimenti erariali corrisposti ai comuni dal Ministero dell'interno, fiscalizzati e non fiscalizzati; Visto l'art. 13, comma 18, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che per gli anni 2012, 2013 e 2014 il fondo sperimentale di riequilibrio e' alimentato anche dalla compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e che, quindi, tali disponibilita' confluiscono nella dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012; Considerato che i lavori effettuati in sede di predetta Commissione hanno rideterminato in euro 6.825.394.605,00 il valore complessivo del fondo sperimentale di riequilibrio da attribuire ai comuni per l'anno 2012, corrispondente al valore delle risorse fiscalizzate, nonche' a rideterminare in euro 731.791.945,00 i trasferimenti non fiscalizzati per l'anno 2012; Ravvisata, quindi, l'esigenza di formalizzare il conseguente aggiornamento dei dati riguardanti le risorse finanziarie fiscalizzate a titolo di federalismo fiscale, nonche' di quelle per trasferimenti non fiscalizzati da attribuire ai comuni per l'anno 2012; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta dell'1° marzo 2012; Decreta: Art. 1 Aggiornamento dell'entita' della riduzione dei trasferimenti erariali 1. Le risorse da attribuire ai comuni appartenenti alla regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 a titolo di federalismo fiscale municipale, attraverso la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, sono determinate in euro 6.825.394.605,00. Art. 2 Trasferimenti erariali non fiscalizzati e relativi pagamenti 1. I trasferimenti erariali non fiscalizzati dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, sono determinati per l'anno 2012 in un importo complessivo pari a euro 731.791.945,00 e continuano a essere assegnati nell'ambito delle spettanze dei trasferimenti erariali, nonche' erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 febbraio 2002. Art. 3 Variazioni di bilancio 1. Le conseguenti variazioni di bilancio sono disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2012 DECRETO 4 maggio 2012 -Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012. GU n. 145 del 23-6-2012 ) IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 maggio 2009 n. 42 recante: "Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione"; Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 ed, in particolare, il comma 1 dell'art. 21 di tale decreto che istituisce, a decorrere dell'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef; Visto il comma 3, del predetto art. 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ai sensi del quale, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province, di cui al comma 1 del medesimo art. 21; Considerato, altresi', che l'importo del fondo sperimentale di riequilibrio e' determinato, per l'anno 2012, nell'importo complessivo di € 1.039.917.823,00 secondo quanto risultante dalla documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012; Considerato, altresi', che la determinazione dei fabbisogni standard non risulta ancora definita e, quindi, in attesa della loro definizione, non e' possibile tenerne conto nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio; Vista la delibera della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali dell'1 marzo 2012, con la quale e' stato sancito l'accordo per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, a seguito di preventivi lavori condotti in sede tecnica; Decreta: Art. 1 Alimentazione ed ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio 1. Per l'anno 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il cui importo e' pari ad euro 1.039.917.823,00 e da ripartire alle province delle regioni a statuto ordinario, e' alimentato con il gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, di cui all'art. 18, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 68 del 2011 in misura corrispondente ai trasferimenti erariali soppressi nonche' alle entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995. Art. 2 Ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio 1. Per l'anno 2012, la ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio e' disposta con i seguenti criteri: a) il 50 per cento del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia all'1 gennaio 2012; b) il 38 per cento del fondo in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel richiamato documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012; c) il 5 per cento del fondo in relazione alla popolazione residente; d) il 7 per cento del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale. Art. 3 Attribuzione di risorse alle province 1. A ciascuna provincia e' attribuita, per l'anno 2012, l'ammontare di risorse risultante dalla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio secondo i criteri di cui all'art. 2. 2. L'importo di cui al precedente comma 1 e' portato in compensazione dell'eventuale somma a debito dovuta dalle province in sede di determinazione della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati all'1 gennaio 2012. Art. 4 Versamenti delle province a debito verso l'erario 1. Per i versamenti dovuti dalle Province incapienti, in caso di mancato versamento della quota da esse dovuta allo Stato per l'anno 2012 entro il mese di luglio sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, sara' demandato all'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il recupero delle relative somme nei confronti delle province interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Art. 5 Pagamenti 1. Pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 vengono effettuati dal Ministero dell'interno in tre rate di uguale importo entro il mese di marzo, giugno e ottobre. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2012 DECRETO 20 giugno 2012 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli enti locali. (GU n. 147 del 26-6-2012 ) Art. 1 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 31 agosto 2012. Roma, 20 giugno 2012 |